Condizioni commerciali
di STEINCO Paul vom Stein GmbH.
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Valide per le transazioni commerciali con imprese, persone giuridiche e fondazioni di diritto pubblico.
1. Note generali
Le nostre condizioni commerciali si applicano in via esclusiva. Riconosciamo le condizioni commerciali di un fornitore divergenti o in contrasto con le nostre condizioni commerciali solo mediante nostro espresso consenso in merito in forma scritta. L'accettazione o il pagamento di prodotti e/o servizi del fornitore (di seguito "Oggetto del contratto") non sottintendono alcun consenso
2. Stipula del contratto e sue modifiche
2.1 Ordinazioni, contratti quadro, accettazioni, consegne programmate, ordini di consegna e ogni altra transazione legale da stipularsi tra noi e il fornitore, così come le relative integrazioni e modifiche, richiedono la forma scritta.
2.2 Le richieste inviate ai fornitori si devono intendere come inviti a formulare un'offerta.
2.3 I preventivi sono gratuiti e vincolanti, salvo espressamente concordato altrimenti.
2.4 Il fornitore deve confermare la nostra ordinazione tempestivamente e in forma scritta, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione; in caso contrario ci riserviamo il diritto di annullare l'ordinazione.
2.5 Entro limiti ragionevoli per il fornitore, possiamo richiedere di apportare modifiche all'oggetto del contratto per quanto riguarda progettazione ed esecuzione. Occorre regolamentare di comune accordo le ripercussioni di tali modifiche, in particolare per quanto riguarda l'aumento o la diminuzione dei costi nonché i termini di consegna. Prima di apportare qualsiasi modifica, il fornitore deve ottenere il nostro consenso scritto.
2.6 Il fornitore si impegna a controllare personalmente i disegni, i calcoli, le specifiche e altre istruzioni ricevute da parte nostra, nell'ambito delle sue conoscenze specialistiche generali e particolari, per escludere errori e incongruenze; si impegna inoltre, all'occorrenza, a notificarci tempestivamente per iscritto eventuali dubbi, così che possano essere chiariti
2.7 Il fornitore si assume il rischio di approvvigionamento della merce.
3. Termini di consegna, trasferimento del rischio e spedizioni
3.1 I termini e le date di consegna indicati nell'ordinazione o nella consegna programmata sono vincolanti.
3.2 Salvo diversi accordi, la consegna si intende DDP nella versione valida degli Incoterms presso la nostra sede o la destinazione da noi specificata.
3.3 Ai fini del rispetto dei termini o delle date di consegna fa fede il ricevimento dell'oggetto del contratto e dei documenti di spedizione da parte nostra o della destinazione designata.
3.4 In caso di mancato rispetto delle scadenze concordate si applicano le disposizioni di legge. Se il fornitore riscontra difficoltà riguardo a produzione, approvvigionamento delle materie prime, rispetto del termine di consegna o circostanze simili che gli impediscano di consegnare in tempo o con il livello di qualità concordato, deve informarci tempestivamente.
3.5 L'accettazione senza riserve di una fornitura o di un servizio pervenuti in ritardo non costituisce una rinuncia da parte nostra a qualsiasi diritto di risarcimento per il ritardo; ciò vale fino al completo pagamento del compenso da noi dovuto per la fornitura o il servizio in questione.
3.6 In linea di massima non si ammettono consegne parziali, salvo se da noi ritenute ragionevoli o esplicitamente autorizzate.
3.7 Laddove il fornitore abbia accettato un incarico di installazione o montaggio, salvo accordi diversi e con riserva di disposizioni divergenti, il fornitore si fa carico di tutte le spese accessorie risultanti, quali ad esempio le spese di viaggio e per l'approntamento degli utensili.
3.8 In caso di quantitativi superiori o inferiori rispetto a quanto ordinato o di consegna anticipata ci riserviamo il diritto di respingere la consegna a spese del fornitore o di modificare il valore della fattura di conseguenza.
3.9 Tutti i viaggi speciali che il fornitore decide di effettuare devono essere registrati dal fornitore stesso, indicando dati/informazioni dell'ordine, nonché il motivo del viaggio speciale e le misure adottate per la sua correzione; tali dati devono essere comunicati al nostro Ufficio Logistica all'inizio del mese di calendario per il mese precedente. Il fornitore deve avviare le misure correttive tempestivamente.
3.10 Tranne ove diversamente concordato, il fornitore appronta a proprie spese un imballaggio standard, adeguato e pulito, e garantisce che questo proteggerà la merce dai classici danni da trasporto, dalla corrosione e dalla penetrazione di impurità o umidità. Il fornitore risponde di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto di questa clausola. L'imballaggio è incluso nel prezzo. Qualora vengano presi accordi diversi in via eccezionale, l'imballaggio va addebitato al prezzo di costo. Il fornitore deve scegliere l'imballaggio da noi specificato e assicurare che protegga la merce da eventuali danni. In caso di restituzione della merce devono essere accreditati almeno i due terzi del valore della fattura.
3.11 Il fornitore garantisce che la merce non contiene sostanze soggette al divieto sulle sostanze pericolose della direttiva 2011/65/UE (RoHS). Inoltre, il fornitore garantisce che le sostanze contenute nella merce e i loro impieghi sono già registrati oppure sono esenti dall'obbligo di registrazione di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) e che, se necessario, può mettere a disposizione l'autorizzazione ottenuta ai sensi del Regolamento REACH. Ove necessario, il fornitore redigerà la scheda dei dati di sicurezza ai sensi dell'Allegato II del Regolamento REACH e la metterà a nostra disposizione. Se la fornitura include merce classificata come pericolosa ai sensi dei regolamenti internazionali, il fornitore deve informarci al riguardo al più tardi alla conferma dell'ordine.
3.12 Il fornitore deve assisterci adeguatamente nell'ottenere i benefici doganali e altri benefici statali e fornirà qualsiasi documentazione e prova da noi richiesta al riguardo, in particolare i certificati di origine.
3.13 Le pratiche per lo sdoganamento delle merci pericolose ai sensi dei regolamenti ADR e RID sono in genere da svolgersi liberamente.
3.14 Controlli doganali e delle esportazioni
Il fornitore è tenuto ad informarci per iscritto, il più presto possibile prima della data di consegna, di eventuali obblighi di autorizzazione per le sue merci in conformità con il diritto tedesco, europeo (UE) e statunitense doganale, di esportazione e di commercio estero, nonché con il diritto doganale, di esportazione e di commercio estero del paese di origine delle sue merci.
Se il fornitore viene meno agli obblighi previsti dall'art. 1 sosterrà tutte le spese, i danni e ogni altro onere (ad esempio le spese accessorie per dazi doganali e sanzioni) risultante a nostro carico dalla violazione degli obblighi. Ciò non si applica se il fornitore non è responsabile di tale violazione.
4. Forza maggiore
Gli eventi di forza maggiore, i disordini, le pandemie, le epidemie, misure ufficiali e altri eventi inevitabili esonerano noi e il fornitore dagli obblighi di prestazione per la durata del problema e nella misura dei suoi effetti.
5. Prezzi e termini di pagamento
5.1 I prezzi sono fissi. Il fornitore deve indicare separatamente in offerta tutti i costi accessori (dogana, imballaggio, trasporto, assicurazione) che salvo diverso accordo scritto sono a suo carico, con l'eccezione dell'IVA prevista dalla legge. Gli aumenti di prezzo dell'oggetto del contratto, inclusi gli aumenti dei costi accessori di consegna, sono applicabili solo previa approvazione scritta da parte nostra.
5.2 In assenza di accordi specifici diversi, le fatture vengono saldate entro 10 giorni con sconto del 3% oppure entro 30 giorni netto dalla data di scadenza della richiesta di pagamento e dal ricevimento sia della fattura che della merce e/o del servizio prestato. Il pagamento viene effettuato previo controllo della fattura.
5.3 Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione, nonché di tutela per inadempimento del contratto nella misura prevista dalla legge. In particolare, è nostro diritto trattenere eventuali pagamenti dovuti qualora riscontrassimo prestazioni carenti o incomplete da parte del fornitore.
6. Qualità
6.1 Il fornitore garantisce che i suoi prodotti e servizi possiedono le caratteristiche, le proprietà e la qualità descritte nel contratto e che sono conformi alle specifiche, ai disegni, ai modelli e ad altre descrizioni che abbiamo specificato
6.2 Il fornitore deve svolgere controlli di qualità di estensione e natura adeguate e che riflettano lo stato dell'arte.
6.3 Il fornitore deve attenersi a tutti i dati tecnici concordati nonché istituire e certificare un sistema di gestione della qualità in linea con le regole riconosciute ai sensi della norma DIN EN ISO 9001.
6.4 Laddove vengano richiesti campioni iniziali o per approvazione, il fornitore non potrà procedere alla produzione in serie prima della nostra approvazione scritta.
6.5 Ci aspettiamo che il fornitore adegui costantemente la qualità dei prodotti forniti allo stato dell'arte più recente, e che segnali potenziali miglioramenti e modifiche tecniche. Tuttavia, le modifiche all'oggetto del contratto necessitano sempre del nostro consenso scritto preliminare.
6.6 Il fornitore assicura e garantisce di rispettare tutte le disposizioni ambientali e di legge della Repubblica federale di Germania.
6.7 Riguardo alla consegna di macchine/impianti, il fornitore garantisce di rispettare la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Germania con il regolamento sulle macchine GPSGV 9 o sua versione aggiornata) e lo dimostra mediante un'apposita dichiarazione di conformità. Inoltre, ogni macchina/impianto deve essere provvista/o di marcatura CE.
7. Collaudo e prova di funzionamento
7.1 Qualora l'oggetto del contratto fornito sia una macchina/un impianto, in concomitanza con la consegna viene svolto un collaudo sul luogo di utilizzo previsto della macchina/impianto.
7.2 Prima del collaudo, la macchina/l'impianto viene sottoposta/o a una prova di funzionamento nella nostra sede aziendali, per la quale il fornitore dovrà preparare adeguatamente il nostro personale. La prova di funzionamento avrà una durata di quattro settimane in condizioni di produzione di serie, allo scopo di determinare se la qualità della macchina/impianto corrisponde a quella concordata nel contratto. Durante la prova di funzionamento è nostro diritto usare la macchina/l'impianto per la produzione. Il collaudo avviene una volta superata la prova di funzionamento. A collaudo superato viene redatto un verbale che dovrà essere firmato da ambo le parti.
7.3 Qualora il collaudo evidenzi che la macchina/l'impianto non corrisponde ai requisiti contrattuali, il fornitore deve intervenire immediatamente per ripristinare le condizioni contrattuali. Il collaudo verrà ripetuto entro al massimo due mesi. Tutti i costi risultanti sono a carico del fornitore.
8. Contestazione dei vizi
Notificheremo al fornitore entro 10 giorni lavorativi eventuali vizi identificati nell'oggetto del contratto durante il normale svolgimento delle nostre attività di lavoro. Per questo motivo, il fornitore rinuncia a sollevare obiezioni in merito al ritardo nella contestazione di un vizio. I nostri obblighi di controllo e notifica dei vizi si limitano al controllo dei dati quantitativi sulla bolla di consegna e degli eventuali danni da trasporto visibili al momento della consegna (vizi visibili). Eventuali ulteriori obblighi di verifica e notifica dei vizi non vengono disciplinati ulteriormente nelle presenti condizioni e il fornitore rinuncia espressamente a contestare l'eventuale notifica impropria dei vizi ai sensi dell'art. 377 del Codice commerciale tedesco. Il pagamento da parte nostra non costituisce alcuna attestazione dell'assenza di vizi nella consegna
9. Garanzia
9.1 Il fornitore è responsabile dell'assenza di difetti negli oggetti del contratto. In particolare, garantisce che gli oggetti del contratto corrispondono allo stato dell'arte, soddisfano le norme di sicurezza tecniche generalmente riconosciute delle autorità e associazioni professionali e sono conformi alle disposizioni di legge applicabili.
9.2 Si applicano le disposizioni di legge in materia di vizi materiali o giuridici, tranne ove diversamente concordato di seguito.
9.3 In linea di principio è nostro diritto scegliere la natura delle prestazioni integrative. Il fornitore può rifiutare la natura delle prestazioni integrative da noi scelta se questa comporta inevitabilmente per lui costi irragionevoli.
9.4 Qualora il fornitore non avvii immediatamente la procedura correttiva in seguito a una nostra richiesta di correzione di un vizio, in caso di urgenza, specialmente per evitare pericoli o danni di grave entità, è nostro diritto effettuare la correzione in prima persona o rivolgerci a terzi per l'esecuzione a spese del fornitore.
9.5 In caso di vizi giuridici, il fornitore ci manterrà indenni da eventuali pretese di terzi, tranne laddove non sia responsabile dei vizi giuridici.
9.6 Le pretese legate a vizi cadono in prescrizione dopo tre anni, tranne che in caso di dolo, a meno che l'oggetto sia stato impiegato in una costruzione edilizia secondo il suo consueto impiego e abbia provocato vizi a tale costruzione. Il termine di prescrizione inizia dalla consegna dell'oggetto del contratto (trasferimento dei rischio) o dal collaudo.
9.7 Per gli oggetti del contratto che non possono continuare a funzionare durante il controllo e/o la rimozione dei vizi, il periodo di garanzia viene prolungato per il tempo di inattività.
9.8 Nei casi di sostituzione o laddove l'oggetto del contratto corretto mostri lo stesso vizio oppure laddove il vizio si verifichi in seguito alla correzione, il periodo di prescrizione ripartirà da capo.
9.9 Eventuali costi sostenuti a seguito di carenze nell'oggetto del contratto, in particolare costi legati a trasporto, spedizione, manodopera, installazione, smontaggio o materiali, oppure se i costi dell'ispezione della merce in entrata superano quelli consueti, i costi supplementari saranno a carico del fornitore.
9.10 Restano impregiudicate altre rivendicazioni da parte nostra per violazione del contratto o per violazione di altri obblighi.
10. Responsabilità sui prodotti
10.1 Qualora venga avanzata una pretesa nei nostri confronti sulla base della responsabilità sui prodotti, il fornitore si impegna a mantenerci indenni da tale pretesa di terzi se e nella misura in cui il danno derivi da un difetto nell'oggetto del contratto da lui fornito. In caso di responsabilità per colpa, ciò vale solo se la colpa è imputabile al fornitore.
10.2 Nei casi di cui al punto 10.1, il fornitore si fa carico di tutti i costi e le spese, incluse le eventuali spese legali.
10.3 In tutti gli altri casi, applicano le disposizioni di legge.
10.4 Prima di una campagna di richiamo risultante in parte o completamente da un difetto nell’oggetto del contratto consegnato dal fornitore, informeremo il fornitore dandogli l’opportunità di collaborare e decidere insieme come attuare la campagna in modo efficace, tranne laddove la notifica o la collaborazione siano impraticabili a causa di una particolare urgenza. Se una campagna di richiamo è conseguenza di un difetto dell’oggetto del contratto consegnato dal fornitore, i costi della campagna di richiamo saranno a suo carico.
10.5 Il fornitore si impegna a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile d’impresa e di prodotto per coprire i rischi derivanti dalla consegna degli oggetti del contratto che includa anche misure di richiamo, con copertura globale e un massimale di almeno 5.000.000 EUR per evento dannoso, e deve mantenerla per la durata del rapporto di fornitura e per i cinque anni successivi alla sua scadenza. Su richiesta, il fornitore rilascerà un certificato di assicurazione corrispondente.
11. Esecuzione di lavori
Il personale del fornitore che svolga lavori previsti dal contratto presso il nostro sito di produzione o presso quello di un soggetto da noi indicato, deve rispettare le disposizioni del regolamento aziendale stabilite da noi o dal soggetto indicato. È esclusa la responsabilità per gli incidenti che accadono a queste persone all'interno del sito di produzione, nella misura in cui non siano causati da una violazione intenzionale o da una grave negligenza da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari.
12. Fornitura/riserva di proprietà
I materiali, le parti, i contenitori e gli imballaggi speciali da noi forniti rimangono di nostra proprietà e devono essere utilizzati in conformità con la loro destinazione d’uso. La lavorazione dei materiali e l’assemblaggio delle parti avvengono per nostro conto. Si conviene che avremo la comproprietà di qualsiasi oggetto del contratto prodotto utilizzando i materiali e le parti da noi forniti in una quota pari al rapporto tra il valore di tali materiali/parti e il valore dell’oggetto del contratto prodotto, che in tal senso verrà custodito al sicuro dal fornitore per conto nostro.
13. Riservatezza
13.1 Le parti contrattuali si impegnano a trattare come confidenziali tutti i dettagli tecnici e commerciali non di dominio pubblico di cui vengano a conoscenza nel corso dei loro rapporti commerciali.
13.2 Disegni, modelli, sagome, campioni e oggetti simili non devono essere distribuiti né resi altrimenti accessibili a terze parti non autorizzate, ma devono essere impiegati solo ai fini del contratto stipulato fra Steinco e il fornitore, e non per altri scopi del fornitore. La riproduzione di tali oggetti è consentita solamente nell’ambito delle esigenze operative e delle disposizioni sulla proprietà intellettuale.
13.3 I subfornitori devono essere vincolati dagli stessi obblighi.
13.4 Le parti contrattuali possono pubblicizzare i propri legami commerciali solamente previa autorizzazione scritta.
14. Compliance
14.1 Il fornitore si impegna a rispettare i regolamenti di legge sui diritti dei dipendenti, sulla tutela di ambiente, salute e sicurezza, e a ridurre gli effetti avversi delle proprie attività sulle persone e sull’ambiente. A tal proposito, il fornitore compirà ogni possibile sforzo per istituire e sviluppare un sistema di gestione conforme a ISO 9001 e uno conforme a ISO 14001. Inoltre, il fornitore dovrà osservare i principi basilari dell’iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, che riguardano essenzialmente la tutela dei diritti umani internazionali, il diritto alla negoziazione tariffaria, l’abolizione dei lavori forzati e del lavoro minorile, l’eliminazione delle discriminazioni nelle assunzioni e sul lavoro, la responsabilità nei confronti dell’ambiente e la lotta alla corruzione.
14.2 Qualora il fornitore agisca in maniera illecita ripetutamente e/o nonostante un avvertimento in merito, e manchi di dimostrare che la violazione della legge è stata corretta per quanto possibile e che sono state adottate misure adeguate per evitare il ripetersi della situazione, ci riserviamo il diritto di rescindere i contratti esistenti o di terminarli senza preavviso.
15. Trasferimento e uso delle risorse di produzione
Dispositivi, modelli, strumenti, campioni, disegni o gli altri documenti prodotti dal fornitore dietro nostre istruzioni diventeranno di nostra proprietà dopo il pagamento. Da quel momento in poi, il fornitore potrà richiederli in prestito d'uso. Le risorse di produzione possono essere impiegate solo per l’elaborazione dell’offerta o per la realizzazione degli articoli e/o la prestazione dei servizi contrattuali ordinati. Senza previa autorizzazione scritta da parte nostra, le risorse di produzione non possono essere rese accessibili a terze parti né utilizzate per forniture a terzi. Il fornitore deve conservarle con cura, al sicuro, a titolo gratuito e a proprio rischio e pericolo e restituircele su nostra richiesta in qualsiasi momento, senza poter contare sul diritto alla trattenuta, tranne laddove il fornitore possieda per contratto un diritto di proprietà su tali risorse.
16. Fornitura di parti di ricambio
16.1 Il fornitore è obbligato a garantire la disponibilità di parti di ricambio per gli oggetti forniti per i 15 anni successivi alla fine della produzione.
16.2 Qualora vengano fornite macchine, il fornitore deve procurare le parti di ricambio entro 24 ore e deve inoltre mettere a disposizione il personale specializzato per il montaggio entro 24 ore. Anche in questo caso le parti di ricambio devono rimanere disponibili per 15 anni.
17. Proprietà intellettuale
17.1 Il fornitore garantisce che le sue forniture non violano diritti di terze parti nella Repubblica Federale di Germania e nell’Unione europea.
17.2 L’obbligo di manleva del fornitore si applica a tutte le spese necessariamente sostenute per effetto o in relazione a richieste di risarcimento da parte di terzi.
17.3 Il suddetto obbligo del fornitore di rispondere a tali richieste non si applica se il fornitore ha prodotto gli oggetti del contratto secondo i disegni, i modelli o altre descrizioni o istruzioni equivalenti da noi forniti e non è a conoscenza, oppure non è obbligato a esserlo per quanto riguarda i beni da lui sviluppati, del fatto che questi causino una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
17.4 Il termine di prescrizione per le suddette pretese di manleva è di tre anni dal momento in cui veniamo a conoscenza della richiesta da parte di terzi.
18. Altre disposizioni
18.1 Il luogo di adempimento dei pagamenti è la nostra sede legale indicata nel Registro delle imprese.
18.2 Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, fatta eccezione per le norme di conflitto e per la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG) delle Nazioni Unite.
18.3 Se il fornitore è un commerciante oppure una persona giuridica o una fondazione di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per ogni controversia derivante dalla relazione contrattuale è la nostra sede legale. Ci riserviamo inoltre il diritto di intraprendere azioni legali presso la sede principale del fornitore.
STEINCO Paul vom Stein GmbH
Albert-Einstein-Straße 4
D-42929 Wermelskirchen
Versione: ottobre 2020
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